Art. 25
Attivazione dei diritti all’aiuto
In vigore dal 2 dic 2021
Attivazione dei diritti all’aiuto
1. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere un sostegno sulla base dei diritti all’aiuto concedono il sostegno di base al reddito agli agricoltori in attività che detengono diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, al momento dell’attivazione di tali diritti all’aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto, gli agricoltori in attività dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all’aiuto.
2. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori di cui all’, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto attivati conferiscano un diritto al pagamento basato sull’importo ivi definito.
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