Art. 17 · Limite massimo e degressività dei pagamenti

Art. 17

Limite massimo e degressività dei pagamenti

In vigore dal 2 dic 2021
Limite massimo e degressività dei pagamenti 1.   Gli Stati membri possono limitare l’importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che scelgono di introdurre un limite massimo riducono del 100 % l’importo superiore a 100 000 EUR. 2.   Gli Stati membri possono ridurre fino all’85 % l’importo eccedente i 60 000 EUR del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente. 3.   Prima di applicare il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri possono sottrarre dall’importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile: a) tutte le retribuzioni connesse a un’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; b) l’equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un’attività agricola praticata da persone che lavorano nell’azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all’importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell’azienda agricola; c) l’elemento «costo del lavoro» dei costi contrattuali connessi a un’attività agricola dichiarati dall’agricoltore. Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall’agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato. Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato. 4.   In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati. 5.   Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, se è stabilito nel relativo piano strategico della PAC, e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati. Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di intervento nell’ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2025 in conformità dell’. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui a tale articolo. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che integrino il presente regolamento con norme che definiscano una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di prevedere norme dettagliate in merito alla distribuzione dei fondi agli agricoltori.
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