Art. 154 · Abrogazioni

Art. 154

Abrogazioni

In vigore dal 2 dic 2021
Abrogazioni 1.   Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, fatto salvo il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (54), continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025. Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025. L’ e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC. Fino all’istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui all’ del presente regolamento, la rete europea per lo sviluppo rurale, la rete del partenariato europeo per l’innovazione e le reti rurali nazionali di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono svolgere, oltre alle attività di cui a tali articoli, le attività di cui agli del presente regolamento. Una volta istituite, oltre alle attività di cui agli del presente regolamento, le reti nazionali ed europee della PAC di cui all’ del presente regolamento possono svolgere fino al 31 dicembre 2025 i compiti di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma di tale regolamento. 2.   Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023. 3.   I riferimenti fatti nel presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 73/2009 e (UE) n. 1307/2013 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.
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