Art. 150 · Scambio di informazioni e documenti

Art. 150

Scambio di informazioni e documenti

In vigore dal 2 dic 2021
Scambio di informazioni e documenti 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. 2.   La Commissione assicura l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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