Art. 146
Finanziamenti nazionali integrativi
In vigore dal 2 dic 2021
Finanziamenti nazionali integrativi
Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ TFUE inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell’Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell’allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.
Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo.
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