Art. 14
Principio e ambito d’applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
Principio e ambito d’applicazione
1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all’allegato IV.
2. Quando includono un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC come previsto al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, sulla base delle rispettive disposizioni istituzionali, le pertinenti parti sociali nazionali, che rappresentano gli interlocutori sociali del settore agricolo, e rispettano pienamente la loro autonomia, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi. Tale sistema di sanzioni amministrative non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti sociali ove queste, in conformità dei quadri giuridici e della contrattazione collettiva nazionali, siano responsabili dell’attuazione o dell’applicazione degli atti giuridici di cui all’allegato IV.
3. I piani strategici della PAC comprendono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano le pertinenti disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Gli atti giuridici di cui all’allegato IV riguardanti le disposizioni da assoggettare al sistema di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 si applicano nella versione vigente e quali recepiti dagli Stati membri.
Storico versioni
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