Art. 138 · Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori

Art. 138

Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori

In vigore dal 2 dic 2021
Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l’aiuto nazionale transitorio di cui all’ forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l’attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio per ciascun settore pertinente: a) numero di beneficiari; b) importo totale degli aiuti nazionali transitori concessi; e c) il numero di ettari, di animali o di altre unità per le quali sono stati concessi tali aiuti.
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