Art. 121 · Computo dei termini per le azioni della Commissione

Art. 121

Computo dei termini per le azioni della Commissione

In vigore dal 2 dic 2021
Computo dei termini per le azioni della Commissione Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un’azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità dei requisiti di cui al presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo. Il suddetto termine non include: a) il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti rivisti e termina il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione; b) per le modifiche di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 5, il periodo per l’adozione dell’atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-121