Art. 119 · Modifica del piano strategico della PAC

Art. 119

Modifica del piano strategico della PAC

In vigore dal 2 dic 2021
Modifica del piano strategico della PAC 1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC. 2.   Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all’, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati. 3.   La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) 2021/2116 e il suo effettivo contributo al conseguimento degli obiettivi specifici. 4.   La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC richieste, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che il piano modificato sia compatibile con l’ e con gli altri requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116, come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti. 5.   La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. 6.   L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro. 7.   La domanda di modifica del piano strategico della PAC può essere presentata una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all’. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti in conformità dell’, paragrafo 5. Una domanda di modifica del piano strategico della PAC relativa all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 5, o , non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo. 8   Una modifica del piano strategico della PAC relativa all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, o all’, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’, paragrafo 2. Una modifica del piano strategico della PAC relativa all’, paragrafo 1, in relazione al FEASR ha effetto dopo l’approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’, paragrafo 4. Una modifica del piano strategico della PAC relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro successiva alla data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione. Gli Stati membri possono fissare date di decorrenza degli effetti diverse per i diversi elementi della modifica. Nello stabilire tale data, gli Stati membri tengono conto dei termini per la procedura di approvazione di cui al presente articolo nonché della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tener conto della modifica. La data prevista è indicata dallo Stato membro unitamente alla domanda di modifica del piano strategico della PAC ed è soggetta all’approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo. 9.   In deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 del presente articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all’, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 10.   Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’. 11.   Fatto salvo l’, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione. 12.   Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.
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