Art. 11 · Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi

Art. 11

Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi

In vigore dal 2 dic 2021
Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi 1.   Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del presente regolamento e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale. 2.   Entro l’8 giugno 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell’Unione negli anni dal 2016 al 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica i corrispondenti output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’, paragrafo 1. Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all’eccesso di output previsti così che sia mantenuta la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell’, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 6, con cui la Commissione approva il piano strategico della PAC. Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all’, paragrafo 1. 4.   Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvati dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC ai sensi dell’ prima del 1o gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione. 5.   Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti, se tali coefficienti sono stati fissati conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani strategici della PAC. La Commissione informa gli Stati membri interessati dei coefficienti di riduzione entro il 31 gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione. Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione per tale Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’, paragrafo 10, con la quale la Commissione approva la modifica del piano strategico della PAC. 6.   Per quanto riguarda i semi oleaginosi interessati dal memorandum d’intesa di cui al paragrafo 1, del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione di cui all’. 7.   Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.
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