Art. 100 · Tracciabilità delle spese destinate al clima

Art. 100

Tracciabilità delle spese destinate al clima

In vigore dal 2 dic 2021
Tracciabilità delle spese destinate al clima 1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica al raggiungimento degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune. 2.   Il contributo al raggiungimento dell’obiettivo di spesa è stimato mediante l’applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti: a) 40 % per le spese nell’ambito del sostegno di base al reddito e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3; b) 100 % per le spese nell’ambito dei regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4; c) 100 % per le spese relative agli interventi di cui all’, paragrafo 1, diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente paragrafo; d) 40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati dopo il 31 dicembre 2025 conformemente all’ che modificano il paragrafo 2 del presente articolo al fine di modificare le ponderazioni dello stesso, qualora tale modifica sia giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e di clima.
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