Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
a)
gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
b)
i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
c)
i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;
d)
il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
2. Il presente regolamento si applica al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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