Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 29 nov 2021
Misure transitorie
La sostanza specificata nell’allegato I e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 20 giugno 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 20 dicembre 2021, possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:2094:oj#art-3