Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 29 nov 2021
Misure transitorie La sostanza specificata nell’allegato I e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 20 giugno 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 20 dicembre 2021, possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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