Art. 5 · Monitoraggio della compatibilità con altri sistemi per la classificazione dei rischi

Art. 5

Monitoraggio della compatibilità con altri sistemi per la classificazione dei rischi

In vigore dal 26 nov 2021
Monitoraggio della compatibilità con altri sistemi per la classificazione dei rischi 1.   Le procedure di conversione di cui all'allegato dovrebbero essere periodicamente riesaminate dall'Agenzia al fine di garantirne la continua pertinenza. Nell'ambito del riesame si può tenere conto della consulenza della rete di analisti della sicurezza aerea e di pertinenti gruppi di esperti eventualmente costituiti dall'Agenzia. 2.   Se del caso, gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia l'utilizzo della procedura di conversione manuale di cui al punto 2 dell'allegato e delle altre procedure di conversione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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