Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell' del regolamento delegato (UE) 2020/2034. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) per «metodologia ARMS-ERC» si intende la metodologia elaborata dal gruppo di lavoro settoriale ARMS (Airline Risk Management Solutions, soluzioni per la gestione dei rischi per le compagne aeree), per la valutazione dei rischi operativi; 2) per «ATM» si intende la gestione del traffico aereo (air traffic management) quale definita all', punto 10, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 3) per «punteggio di gravità ATM Airborne» si intende la parte della metodologia RAT volta a valutare l'efficienza operativa in volo in relazione all'evento; 4) per «punteggio di gravità ATM Ground» si intende la parte della metodologia RAT volta a valutare l'efficienza di sistema (procedure, attrezzature e elemento umano) del sistema ATM; 5) per «punteggio di gravità ATM Overall» si intende la combinazione in un unico punteggio del «punteggio di gravità ATM Ground» e del «punteggio di gravità ATM Airborne»; 6) per «metodologia RAT» si intende la metodologia dello strumento di analisi dei rischi (Risk Analysis Tool) elaborata da Eurocontrol e utilizzata per classificare gli eventi relativi alla sicurezza nel settore ATM; 7) «Eurocontrol» è l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960 (5).
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