Art. 1
In vigore dal 25 nov 2021
1. Le seguenti merci sono soggette a sorveglianza all'esportazione per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a)
i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) attualmente classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio;
b)
le sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, attualmente classificate con i codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90.
2. Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s'intende:
a)
l'esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell'articolo 270, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dopo che tali merci sono state oggetto di operazioni di fabbricazione, tra cui il riempimento e il confezionamento, all'interno del territorio doganale dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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