Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 2021
Dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti attualmente classificati con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento e che sono destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione nelle Isole Canarie.
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