Art. 1
In vigore dal 23 nov 2021
Dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie di beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati con i codici NC elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Tali beni strumentali sono utilizzati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento (UE) 2015/2447 dagli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica.
Storico versioni
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