Art. 4 · Tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi di conservazione della documentazione

Art. 4

Tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi di conservazione della documentazione

In vigore dal 22 nov 2021
Tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi di conservazione della documentazione 1.   I tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri, in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, possono esonerare dall’obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), di tale regolamento sono gli stabilimenti di acquacoltura o i gruppi di stabilimenti di acquacoltura che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono stati registrati dall’autorità competente in conformità all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429; e b) non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura. 2.   I trasportatori che gli Stati membri, in conformità all’articolo 188, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, possono esonerare dall’obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 188, paragrafo 1, di tale regolamento sono i trasportatori delle seguenti categorie di animali acquatici, a condizione che gli animali acquatici siano mossi in contenitori sigillati a tenuta stagna che rimangono chiusi e intatti dal momento in cui sono caricati fino al momento in cui sono scaricati nel luogo di destinazione finale: a) animali di acquacoltura destinati a scopi ornamentali; b) uova e gameti di animali acquatici destinati all’acquacoltura o al rilascio in natura.
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