Art. 3 · Tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione

Art. 3

Tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione

In vigore dal 22 nov 2021
Tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione I tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429 sono i seguenti: a) stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse o non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali e non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura e che appartengono a uno dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura: i) strutture in cui gli animali ornamentali sono tenuti in esposizione in acquari o stagni come animali da compagnia; ii) ristoranti in cui gli animali di acquacoltura sono tenuti in esposizione in acquari o stagni in attesa del consumo umano; iii) stabilimenti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per assistenza sanitaria e altri usi simili; iv) punti di vendita al dettaglio in cui sono detenuti animali di acquacoltura destinati a scopi ornamentali che sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura o da gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in conformità all’articolo 176 o 177 del regolamento (UE) 2016/429 («stabilimento di acquacoltura riconosciuto») e sono venduti direttamente al detentore finale di animali da compagnia; v) strutture ricreative all’aperto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti in stagni a fini estetici o di qualità dell’acqua e sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto; vi) abitazioni in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti all’aperto in stagni o vasche unicamente per il consumo personale e sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto; b) stabilimenti di acquacoltura costituiti da gabbie di rete o da altre strutture in cui gli animali acquatici in precedenza selvatici sono detenuti temporaneamente in acque naturali, nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano.
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