Art. 98
Collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie
In vigore dal 19 nov 2021
Collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie
L’impresa comune «Ferrovie europee» garantisce una stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, in particolare per quanto concerne l’attuazione del piano generale. Ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), tale collaborazione è costituita dai seguenti compiti consultivi:
a)
contribuire alle esigenze di ricerca relative alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico affinché vengano prese in considerazione da parte dell’impresa comune «Ferrovie europee» nel piano generale e nelle sue modifiche, nonché nei programmi di lavoro;
b)
fornire riscontro e consulenza sull’interoperabilità e sulla sicurezza da prendere in considerazione nelle attività di innovazione e ricerca e, più in particolare, nel contesto delle attività di progetto e dei risultati per gli obiettivi individuati all’, paragrafo 5, lettera a);
c)
sostenere l’impresa comune «Ferrovie europee» nell’individuazione di esigenze relative a un’eventuale validazione specifica aggiuntiva o a studi specifici aggiuntivi da effettuare, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità nazionali di sicurezza;
d)
fornire consulenza per quanto concerne il pilastro Sistema;
e)
assicurare che la diffusione di specifiche comprendenti interfacce, specifiche per i requisiti funzionali e specifiche per i requisiti di sistema prendano in considerazione l’esperienza e il riscontro in merito a norme o specifiche tecniche di interoperabilità.
Storico versioni
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