Art. 95 · Il gruppo di rappresentanti degli Stati

Art. 95

Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati In aggiunta a quanto disposto dall’, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi rappresentanti presentino una posizione coordinata che rifletta i pareri dei loro Stati membri espressi in seno ai seguenti organi: a) il comitato, istituito dall’ della direttiva (UE) 2016/797; b) il comitato di programma nel quadro della formazione «Clima, energia e mobilità» di Orizzonte Europa; c) il comitato per lo spazio ferroviario unico europeo, istituito dall’ della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40).
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