Art. 9
Partner contributori
In vigore dal 19 nov 2021
Partner contributori
1. Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell’, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l’ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e relativa durata nonché il contributo del richiedente all’impresa comune.
2. Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda.
3. I partner contributori non hanno diritto di voto in seno al consiglio di direzione di un’impresa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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