Art. 88 · Contributo finanziario dell’Unione

Art. 88

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributo finanziario dell’Unione Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Ferrovie europee», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 600 000 000 EUR, di cui almeno 50 000 000 EUR per il pilastro Sistema e fino a 24 000 000 EUR per i costi amministrativi.
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