Art. 87 · Membri

Art. 87

Membri

In vigore dal 19 nov 2021
Membri 1.   I membri dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono: a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione; b) i membri fondatori elencati nell’allegato II, previa notifica della loro decisione di aderire all’impresa comune mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento; c) i membri associati da selezionare conformemente all’. L’elenco dei membri associati è approvato dalla Commissione. 2.   In aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 1, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Ferrovie europee», il consiglio di direzione può selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione. Le condizioni di cui all’, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.
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