Art. 86 · Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

Art. 86

Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

In vigore dal 19 nov 2021
Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee» 1.   Oltre ai compiti di cui all’, l’impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e, previa consultazione del gruppo di rappresentanti degli Stati, presenta per l’adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario. 2.   La Commissione può avviare la preparazione del piano generale prima della costituzione dell’impresa comune «Ferrovie europee», in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e con tutti i portatori di interessi pertinenti. 3.   Il piano generale costituisce una tabella di marcia comune e lungimirante basata su una visione di sistema. Individua le aree di intervento nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Ferrovie europee». Gli obiettivi stabiliti nel piano generale sono guidati da prestazioni e strutturati intorno agli obiettivi di cui all’. 4.   Il piano generale è adottato dal consiglio di direzione e approvato dalla Commissione conformemente all’, fatta eccezione per la sezione del piano generale relativa al pilastro Sistema che è adottato conformemente all’, paragrafo 4. Prima dell’approvazione, la Commissione presenta il piano generale al Consiglio e al Parlamento europeo. Successivamente, qualsiasi modifica è comunicata al Consiglio e al Parlamento europeo. 5.   Il piano generale costituisce l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Ferrovie europee» ai sensi dell’, punto 12. Fornisce orientamenti per le attività più specifiche dell’impresa comune «Ferrovie europee», in particolare: a) nel contesto del suo pilastro Sistema, sviluppare una visione di sistema che rispecchi le esigenze dell’industria manifatturiera ferroviaria, della comunità dei gestori ferroviari, degli Stati membri e degli altri portatori di interessi del settore privato e pubblico, compresi gli organismi che rappresentano i clienti, ossia passeggeri e trasporto merci e personale, oltre a soggetti pertinenti al di fuori del settore ferroviario tradizionale. Tale «visione di sistema» comprende: i) lo sviluppo del concetto operativo e dell’architettura di sistema, compresa la definizione dei servizi, i blocchi funzionali e le interfacce che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario; ii) lo sviluppo di specifiche associate, comprese le interfacce, le specifiche dei requisiti funzionali e le specifiche dei requisiti di sistema da far confluire nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/797 o nei processi di standardizzazione al fine di conseguire livelli più elevati di digitalizzazione e automazione; iii) la garanzia che il sistema sia sottoposto a manutenzione, che eventuali errori siano corretti e che il sistema sia in grado di adattarsi nel tempo, così come che le considerazioni in materia di migrazione derivanti dalle architetture esistenti siano prese in esame; iv) la garanzia che le interfacce necessarie con altre modalità, come pure con metropolitane e tram o con sistemi di trasporto leggero su rotaia, siano valutate e dimostrate, in particolare per i flussi di trasporto merci e passeggeri. b) agevolare le attività di ricerca e innovazione necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee», comprese le attività di ricerca e innovazione a bassi livelli di maturità tecnologica incentrate sulle ferrovie. A tale proposito, l’impresa comune «Ferrovie europee»: i) definisce e organizza le attività di ricerca, innovazione, dimostrazione, validazione e studio da svolgere sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività; ii) sfrutta le opportunità di standardizzazione e modularità e facilita le interfacce con altre modalità e altri sistemi; iii) sviluppa progetti dimostrativi; iv) sviluppa una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le relative attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e internazionali nel settore ferroviario e, se necessario, al di fuori di esso, in particolare nel quadro di Orizzonte Europa, consentendo in tal modo all’impresa comune «Ferrovie europee» di svolgere un ruolo importante nella ricerca e nell’innovazione incentrate sulle ferrovie beneficiando anche di progressi scientifici e tecnologici conseguiti in altri settori; v) attraverso la cooperazione di cui al punto iv), garantisce la traduzione della ricerca in sforzi di sviluppo efficaci così come nello sviluppo di innovazioni pionieristiche e, in ultima analisi, nell’innovazione incentrata sul mercato attraverso la dimostrazione e la diffusione. c) svolgere qualsiasi compito necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli .
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