Art. 8 · Modifiche o cessazione dell’adesione

Art. 8

Modifiche o cessazione dell’adesione

In vigore dal 19 nov 2021
Modifiche o cessazione dell’adesione 1.   Ciascun membro di un’impresa comune può porre fine alla propria adesione a tale impresa comune. Tale cessazione diventa efficace e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo dell’impresa comune, che ne informa gli altri membri. Allo scadere di tale termine il membro in questione è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune prima della cessazione dell’adesione, fatto salvo quanto concordato reciprocamente. 2.   Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull’impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un’entità che non è membro dell’impresa comune. 3.   Il consiglio di direzione decide se porre fine all’adesione di qualsiasi membro di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la continuità aziendale e proteggere gli interessi dell’Unione o dell’impresa comune. La cessazione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore. Il membro o i membri interessati non partecipano al voto del consiglio di direzione. 4.   Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell’Unione o dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all’adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell’adesione del membro privato interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione. 5.   La cessazione dell’adesione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore. 6.   Il consiglio di direzione può porre fine all’adesione di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento. La procedura di cui all’, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis. 7.   Se del caso, la Commissione può chiedere ai membri privati di adottare misure adeguate per fare in modo che siano salvaguardati gli interessi dell’Unione e dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 8.   In caso di modifica dell’adesione o di sua cessazione, l’impresa comune pubblica immediatamente sul proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui tale modifica acquisirà efficacia. 9.   Se del caso e fatto salvo l’, paragrafo3, il consiglio di direzione decide in merito a una ridistribuzione dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione a seguito della modifica o della cessazione dell’adesione.
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