Art. 78 · Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

Art. 78

Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell’impresa comune «Idrogeno pulito» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti: a) sperimentazioni pre-commerciali e prove sul campo; b) dimostrazioni di concetto; c) miglioramento delle linee di produzione esistenti per l’ampliamento di scala; d) studi di casi su larga scala; e) attività di sensibilizzazione sulle tecnologie a idrogeno e sulle misure di sicurezza; f) adozione dei risultati dei progetti in prodotti, ulteriore sfruttamento e attività all’interno della catena di ricerca a livelli superiori di maturità tecnologica o in filoni di attività paralleli; g) le attività di ricerca e innovazione di progetti aventi un legame evidente con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e cofinanziati nel quadro dei programmi nazionali o regionali all’interno dell’Unione. 2.   Le attività aggiuntive dell’impresa comune «Idrogeno pulito» mirano a garantire sinergie con l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, la sfida di Mission Innovation «Idrogeno rinnovabile e pulito», il fondo per l’innovazione dell’Unione europea, la piattaforma «H2 Regions S3» («Smart Specialisation Strategy», strategia di specializzazione intelligente) e l’azione SER pilota sull’idrogeno verde.
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