Art. 70
L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea
In vigore dal 19 nov 2021
L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea
1. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea è l’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Aviazione pulita» istituito a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, paragrafo 4.
2. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea non può avere più di 15 membri permanenti, i quali non possono essere membri di nessun altro organo dell’impresa comune in questione.
3. Il presidente dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea è eletto per un mandato di due anni.
4. Un rappresentante dell’AESA è membro permanente dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea.
5. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea coopera con i consessi pertinenti dei portatori di interessi dell’aviazione europea, come il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (ACARE).
6. A norma dell’, paragrafo 7, lettera f), l’organismo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea tiene riunioni di coordinamento con gli organi consultivi di altre imprese comuni pertinenti quale quello dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», con l’obiettivo di promuovere sinergie e cooperazione tra le iniziative pertinenti di ricerca e innovazione dell’Unione nel settore dell’aviazione nonché di fornire consulenza in tal senso all’impresa comune «Aviazione pulita» su tale base.
7. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea fornisce inoltre consulenza e sostegno alla Commissione e all’impresa comune «Aviazione pulita» sulle iniziative che promuovono la ricerca nel settore dell’aviazione nei sistemi di istruzione europei e fornisce raccomandazioni sullo sviluppo di capacità e competenze aeronautiche nonché sui programmi di formazione aggiornati di ingegneria aeronautica.
Storico versioni
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