Art. 7 · Selezione dei membri associati

Art. 7

Selezione dei membri associati

In vigore dal 19 nov 2021
Selezione dei membri associati 1.   Le imprese comuni possono pubblicare inviti aperti e trasparenti a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni. Detti inviti sono pubblicati dalle imprese comuni i cui membri fondatori sono elencati negli allegati I, II e III. L’invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune e può chiedere ai richiedenti di fornire un’indicazione dei loro potenziali contributi. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell’impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune. 2.   Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l’assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell’impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell’esperienza e del valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all’impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse. 3.   Il consiglio di direzione valuta e approva o respinge le domande di adesione.
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