Art. 69 · Il comitato tecnico

Art. 69

Il comitato tecnico

In vigore dal 19 nov 2021
Il comitato tecnico 1.   Il comitato tecnico è composto come segue: a) fino a quattro rappresentanti della Commissione e di organi dell’Unione, secondo quanto deciso dai rappresentanti dell’Unione in seno al consiglio di direzione; b) un rappresentante di ciascun membro diverso dall’Unione; c) un rappresentante dell’AES. 2.   Il comitato tecnico è copresieduto da un rappresentante dei membri fondatori, a rotazione biennale, e dalla Commissione. Riferisce al consiglio di direzione e il suo segretariato è messo a disposizione dall’impresa comune «Aviazione pulita». 3.   Il direttore esecutivo è un osservatore permanente in seno al comitato tecnico. I rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati e dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea possono partecipare in qualità di osservatori su invito del presidente o su loro richiesta, nel qual caso la loro presenza è soggetta all’accordo del presidente e dei rappresentanti dell’impresa comune. 4.   Il comitato tecnico propone il proprio regolamento interno e lo sottopone all’adozione da parte del consiglio di direzione. 5.   Il comitato tecnico sviluppa e gestisce la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma. Propone e prepara per l’adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l’ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell’impresa comune «Aviazione pulita». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività. 6.   Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti: a) preparare proposte per la modifica dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, secondo quanto necessario, per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione; b) preparare proposte per le priorità tecniche e le azioni di ricerca da includere nel programma di lavoro e i temi di ricerca per gli inviti aperti a presentare proposte; c) fornire informazioni su azioni di ricerca pianificate o in corso a livello nazionale, regionale o di altri paesi non UE, nonché formulare raccomandazioni sulle azioni necessarie per massimizzare le possibili sinergie del programma dell’impresa comune «Aviazione pulita»; d) proporre per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione le revisioni o l’ottimizzazione dell’ambito tecnico di applicazione del programma al fine di allineare il programma di lavoro e gli obiettivi dell’impresa comune «Aviazione pulita» con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso, come specificato nell’agenda strategica di ricerca e innovazione; e) formulare raccomandazioni sulla massimizzazione dell’impatto in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e la potenziale diffusione di mercato dei risultati del programma derivanti dalle azioni indirette finanziate dall’impresa comune.
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