Art. 62 · Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

Art. 62

Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare: a) attività coperte dalle azioni indirette dell’impresa comune «Aviazione pulita» ma non finanziate da tali azioni indirette; b) attività direttamente collegate al programma di lavoro dell’impresa comune «Aviazione pulita»; c) le attività di ricerca e innovazione basate su attività finanziate dall’impresa comune «Aviazione pulita» o dall’iniziativa precedente; d) le attività di ricerca e innovazione di progetti aventi un legame evidente con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e cofinanziati nel quadro dei programmi nazionali o regionali all’interno dell’Unione; e) progetti privati di ricerca e innovazione che integrano i progetti sull’agenda strategica di ricerca e innovazione nonché attività che contribuiscono alla diffusione di competenze specifiche del settore lungo la catena del valore; f) attività che portano alla diffusione o all’adozione di risultati di progetti di iniziative precedenti dell’impresa comune «Aviazione pulita» o di entrambe tali attività che non hanno ricevuto alcun finanziamento dell’Unione; g) attività europee di standardizzazione e certificazione relative a soluzioni per l’aviazione pulita derivanti da progetti dell’impresa comune «Aviazione pulita» o da sue iniziative precedenti. 2.   Le attività aggiuntive prevedono risultati tangibili chiaramente definiti.
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