Art. 6 · Membri

Art. 6

Membri

In vigore dal 19 nov 2021
Membri 1.   I membri delle imprese comuni di cui all’ sono l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e almeno uno tra i seguenti soggetti, come specificato nella parte seconda: a) Stati partecipanti; b) membri fondatori; c) membri associati. 2.   L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi soltanto previo assenso del consiglio di direzione di cui al presente titolo, capo 3, sezione 1. 3.   Viene firmata una lettera di impegno dai membri fondatori e dai membri associati, che specifica in dettaglio la portata dell’adesione in termini di contenuto, attività e relativa durata, come pure i contributi dei membri fondatori e dei membri associati all’impresa comune e contiene un’indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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