Art. 6
Membri
In vigore dal 19 nov 2021
Membri
1. I membri delle imprese comuni di cui all’ sono l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e almeno uno tra i seguenti soggetti, come specificato nella parte seconda:
a)
Stati partecipanti;
b)
membri fondatori;
c)
membri associati.
2. L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi soltanto previo assenso del consiglio di direzione di cui al presente titolo, capo 3, sezione 1.
3. Viene firmata una lettera di impegno dai membri fondatori e dai membri associati, che specifica in dettaglio la portata dell’adesione in termini di contenuto, attività e relativa durata, come pure i contributi dei membri fondatori e dei membri associati all’impresa comune e contiene un’indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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