Art. 55
Il comitato scientifico
In vigore dal 19 nov 2021
Il comitato scientifico
1. Il comitato scientifico è l’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Europa biocircolare» di cui all’, paragrafo 1.
2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri permanenti.
3. Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.
4. Il comitato scientifico istituisce una task force composta da esperti aventi profili adeguati per contribuire a garantire un’attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. Ove possibile, la consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, nonché ad aspetti più ampi della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-55