Art. 45 · Scioglimento

Art. 45

Scioglimento

In vigore dal 19 nov 2021
Scioglimento 1.   Le imprese comuni sono sciolte alla scadenza del periodo stabilito all’. 2.   Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento di un’impresa comune è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune. 3.   Ai fini della procedura di scioglimento di un’impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione. 4.   Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell’impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell’impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all’impresa comune stessa. Qualsiasi 5.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa comune in scioglimento, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell’impresa comune.
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