Art. 42
Conflitto di interessi
In vigore dal 19 nov 2021
Conflitto di interessi
1. L’impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse che riguardino il personale dell’impresa comune, i membri e le altre persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell’impresa comune, in conformità delle regole finanziarie dell’impresa comune e dello statuto del personale in relazione a quest’ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-42