Art. 37
Personale
In vigore dal 19 nov 2021
Personale
1. Al personale delle imprese comuni si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico di ciascuna impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell’impresa comune.
3. Il personale dell’impresa comune è costituito da agenti temporanei e agenti contrattuali.
4. Tutte le spese di personale sono a carico dell’impresa comune.
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