Art. 3 · Costituzione

Art. 3

Costituzione

In vigore dal 19 nov 2021
Costituzione 1.   Le seguenti imprese comuni sono costituite come organismi dell’Unione per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2031 e sono finanziate nell’ambito del QFP 2021-2027: a) l’impresa comune «Europa biocircolare»; b) l’impresa comune «Aviazione pulita»; c) l’impresa comune «Idrogeno pulito»; d) l’impresa comune «Ferrovie europee»; e) l’impresa comune «Salute globale EDCTP3»; f) l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»; g) l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»; h) l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»; i) l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti». 2.   Gli organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 sono collettivamente denominati «imprese comuni». 3.   Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi. 4.   Le imprese comuni hanno personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esse godono della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione dello Stato membro in questione. In particolare esse possono acquistare o alienare beni mobili e immobili e possono stare in giudizio. 5.   Le imprese comuni hanno sede a Bruxelles, Belgio. 6.   Salvo diversa indicazione, le disposizioni di cui alla parte prima e alla parte terza si applicano a tutte le imprese comuni. Le disposizioni di cui alla parte seconda si applicano alle singole imprese comuni, se del caso. 7.   Ai fini della parte prima e della parte terza e salvo diversa indicazione, un riferimento a una singola impresa comune o a un singolo organo equivale a un riferimento a ciascuna impresa comune o a ciascun organo equivalente delle singole imprese comuni e alle sue competenze in relazione ad altri organi della medesima impresa comune.
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