Art. 20 · Il gruppo di rappresentanti degli Stati

Art. 20

Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In vigore dal 19 nov 2021
Il gruppo di rappresentanti degli Stati 1.   Fatta eccezione per i casi in cui gli Stati membri e i paesi associati partecipano a un’impresa comune in qualità di membri o entità costitutive dei membri, le imprese comuni istituiscono un gruppo di rappresentanti degli Stati come specificato nella parte seconda, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo. 2.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un massimo di due rappresentanti e da un massimo di due supplenti di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Il gruppo di rappresentanti degli Stati elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri. 3.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono indette dal presidente o da almeno un terzo dei membri del gruppo di rappresentanti degli Stati. Il presidente del consiglio di direzione e il direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni in veste di osservatori su richiesta del presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati allo scopo di fornire informazioni su questioni specifiche. 4.   Le riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati possono essere disciplinate da eventuali disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda. 5.   Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell’Unione, rappresentanti degli istituti di istruzione superiore e delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, delle associazioni delle PMI o delle associazioni industriali e rappresentanti di altri organi dell’impresa comune. 6.   L’ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati e i documenti corredati sono distribuiti con sufficiente anticipo per garantire un’adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L’ordine del giorno è altresì diffuso tempestivamente per informazione al consiglio di direzione. 7.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti: a) progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune e conseguimento dei suoi obiettivi e impatti attesi nel contesto di Orizzonte Europa, comprese le informazioni sugli inviti a presentare proposte e sulle proposte ricevute nonché sul processo di valutazione delle proposte; b) aggiornamento dell’agenda strategica di ricerca e innovazione o equivalente in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa e con altri strumenti di finanziamento dell’Unione e degli Stati membri; c) collegamenti a Orizzonte Europa e ad altre iniziative dell’Unione, nazionali e, ove pertinente, regionali, compresi i fondi della politica di coesione in linea con le strategie di specializzazione intelligente; d) progetti di programmi di lavoro, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, specialmente su temi di ricerca con livelli inferiori di maturità tecnologica inclusi nel progetto di programma di lavoro e sull’applicazione dei criteri di ammissibilità; e) coinvolgimento delle PMI, delle start-up, degli istituti di istruzione superiore e delle organizzazioni di ricerca, e misure adottate per promuovere la partecipazione dei nuovi entranti; f) azioni intraprese per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati lungo la catena del valore; g) relazione annuale di attività. 8.   Ai fini della ricerca della posizione concordata di cui all’, paragrafo 2, lettera l), il gruppo di rappresentanti degli Stati include unicamente gli Stati membri. Il regolamento interno del gruppo di rappresentanti degli Stati precisa ulteriormente la procedura per concordare tale posizione. 9.   Ove applicabile il gruppo di rappresentanti degli Stati riferisce periodicamente al consiglio di direzione e agisce da interfaccia con l’impresa comune in merito ai seguenti aspetti: a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare azioni concrete adottate o previste per la diffusione e l’adozione delle tecnologie pertinenti e delle soluzioni innovative; b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardanti attività di divulgazione, i workshop tecnici specializzati e le attività di comunicazione; c) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse a ciascuna impresa comune corrispondente; d) politiche e iniziative nazionali o regionali volte a garantire complementarità per quanto concerne l’agenda strategica di ricerca e innovazione e i programmi di lavoro annuali dell’impresa comune. 10.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell’ambito di applicazione dell’impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall’impresa comune. 11.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione o al direttore esecutivo su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui programmi di lavoro e su altri documenti, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. 12.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve periodicamente informazioni tempestive e pertinenti, compresa un’articolazione per paese, tra gli altri dati sulle domande e partecipazione alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune, sui risultati della valutazione di ciascun invito a presentare proposte e dell’attuazione dei progetti, sulle sinergie con altri programmi pertinenti dell’Unione e altri partenariati europei, sulle attività aggiuntive, sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti e sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune. 13.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno tenendo in debita considerazione gli . 14.   Una o più imprese comuni possono istituire un gruppo comune di rappresentanti degli Stati conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda.
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