Art. 19
Compiti del direttore esecutivo
In vigore dal 19 nov 2021
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione e fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per l’adempimento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell’Unione e del consiglio di direzione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune. Egli risponde al consiglio di direzione dell’impresa comune.
3. Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune e assicura il coordinamento tra i diversi organi e servizi dell’impresa comune.
4. Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti per l’impresa comune:
a)
assicurare una gestione sostenibile ed efficiente dell’impresa comune e un’attuazione efficiente del programma di lavoro;
b)
preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale e la tabella dell’organico;
c)
preparare e, tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati o del comitato delle autorità pubbliche, a seconda dei casi, presentare per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti per l’impresa comune, per l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione;
d)
presentare per parere al consiglio di direzione i conti annuali dell’impresa comune;
e)
preparare e sottoporre per valutazione e approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività consolidata, comprese le informazioni riguardanti le spese e i contributi corrispondenti di membri diversi dall’Unione di cui all’, paragrafo 1;
f)
monitorare i contributi di cui all’, paragrafo 1, riferire periodicamente al consiglio di direzione in merito ai progressi nel conseguimento degli obiettivi e proporre misure di riparazione o correttive, se del caso;
g)
monitorare l’attuazione delle misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca;
h)
stabilire una collaborazione formale e regolare con i partenariati europei individuati nell’agenda strategica di ricerca e innovazione e in linea con l’orientamento strategico fornito dal consiglio di direzione;
i)
su invito del presidente, informare periodicamente la pertinente formazione del comitato di programma di Orizzonte Europa facendo seguito all’obbligo della Commissione di informare il comitato di programma in virtù dell’, paragrafo 7, e dell’allegato III del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, prima dell’adozione del programma di lavoro dell’impresa comune, in relazione all’applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa;
j)
presentare per approvazione al consiglio di direzione o al comitato delle autorità pubbliche, a seconda dei casi, l’elenco delle azioni da selezionare per il finanziamento da parte dell’impresa comune;
k)
valutare le domande di adesione all’impresa comune in veste di membri associati a seguito di un invito aperto a manifestare interesse e presentare proposte per membri associati al consiglio di direzione;
l)
informare periodicamente gli altri organi dell’impresa comune su tutte le questioni pertinenti per la loro funzione;
m)
firmare le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione di sua competenza per conto dell’impresa comune;
n)
firmare contratti di appalto per conto dell’impresa comune;
o)
garantire la sorveglianza del programma e la valutazione dei progressi rispetto ai pertinenti indicatori di impatto e agli obiettivi specifici dell’impresa comune quali definiti nella parte seconda, sotto la supervisione del consiglio di direzione e in coordinamento con gli organi consultivi, se del caso, e conformemente all’;
p)
attuare la politica di comunicazione dell’impresa comune;
q)
organizzare, dirigere e supervisionare le attività e il personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione;
r)
istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e assicurarne il funzionamento; riferire al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
s)
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e di altri membri mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate nonché, se del caso, l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
t)
assicurare lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l’impresa comune;
u)
prendere ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune nel perseguimento dei suoi obiettivi;
v)
preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell’impresa comune;
w)
svolgere qualsiasi altro compito a lui affidato o delegato dal consiglio di direzione o eventualmente richiesto dal presente regolamento;
x)
avere la facoltà di delegare i propri poteri ad altri membri del personale nel rispetto delle norme da adottare conformemente all’, paragrafo 4, ultimo comma.
5. L’amministratore esecutivo può inoltre essere soggetto ad eventuali norme specifiche di cui alla parte seconda.
6. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma incaricato dell’esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutti i compiti di sostegno dell’impresa comune derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è costituito dal personale dell’impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a)
coadiuvare la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità delle regole finanziarie dell’impresa comune;
b)
gestire l’attuazione del programma di lavoro dell’impresa comune durante tutto il ciclo di attuazione;
c)
fornire ai membri dell’impresa comune e ai suoi organi tutte le informazioni utili e tempestive e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni;
d)
fungere da segretariato per gli organi dell’impresa comune e fornire sostegno agli eventuali gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.
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