Art. 173
Azioni iniziali
In vigore dal 19 nov 2021
Azioni iniziali
1. La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale delle imprese comuni «Salute globale EDCTP3» e «Reti e servizi intelligenti» fino a che queste non abbiano la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti di tali imprese comuni.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)
fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’, paragrafo 2, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;
b)
in deroga all’, paragrafo 2, lettera h), il direttore esecutivo ad interim esercita i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina in relazione a qualsiasi posizione del personale che deve essere ricoperta prima che il direttore esecutivo assuma le sue funzioni ai sensi dell’, paragrafo2;
c)
la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale delle imprese comuni di cui al paragrafo 1 dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche contratti di lavoro relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico di tali imprese comuni.
4. Il direttore esecutivo ad interim, in accordo con il direttore esecutivo che assume l’incarico e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l’impresa comune in questione sarà ritenuta avere la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività dell’impresa comune in questione.
Storico versioni
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