Art. 171 · Sorveglianza e valutazione

Art. 171

Sorveglianza e valutazione

In vigore dal 19 nov 2021
Sorveglianza e valutazione 1.   Le attività delle imprese comuni sono oggetto di sorveglianza continua e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto e un’eccellenza scientifica massimi, nonché l’uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati della sorveglianza e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei e nelle valutazioni delle imprese comuni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato agli del regolamento Orizzonte Europa. 2.   Le imprese comuni organizzano la sorveglianza continua e la rendicontazione delle loro attività di gestione e attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell’ e dell’allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Tale sorveglianza e tale rendicontazione comprendono: a) gli indicatori corredati di scadenze, al fine di rendere conto annualmente dei progressi delle loro attività verso il conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi, inclusi gli obiettivi aggiuntivi delle imprese comuni di cui alla parte seconda, nonché sulla base delle modalità di impatto definite nell’allegato V del regolamento Orizzonte Europa; b) informazioni sulle sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e politiche nazionali o regionali basate sulle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati, nonché informazioni sulle sinergie con altri programmi dell’Unione e altri partenariati europei; c) informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli inferiori e superiori di maturità tecnologica nella ricerca collaborativa, i progressi nell’ampliamento della partecipazione dei paesi, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure che mirano a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e innovazione europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri fondi dell’Unione, i tempi per la concessione della sovvenzione, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile; d) i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento; e) il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità; f) informazioni sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all’innovazione per gli investimenti del settore privato; g) informazioni sulle misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca, e per ampliare le reti di collaborazione. 3.   Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni sono effettuate tempestivamente per contribuire alle valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e al relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell’innovazione, di cui all’ del regolamento Orizzonte Europa. 4.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che contribuisce alle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all’ del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell’impresa comune e valutano il valore aggiunto, l’efficacia, l’efficienza, comprese l’apertura e la trasparenza, dell’impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell’Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle imprese comuni di cui all’, paragrafi da 3 a 9. Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all’innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all’, paragrafo 2, lettera a1). 5.   Sulla base delle conclusioni di una valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’, paragrafo 6, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato. 6.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un’impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all’attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell’impatto amministrativo sull’impresa comune. 7.   Le imprese comuni effettuano revisioni periodiche delle loro attività che fungono da base per le loro valutazioni intermedie e finali nel contesto delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’ del regolamento Orizzonte Europa. 8.   Le revisioni periodiche e le valutazioni devono essere prese in considerazione in sede di scioglimento o soppressione graduale dell’impresa comune di cui all’ del presente regolamento, in linea con l’allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Entro sei mesi dallo scioglimento di un’impresa comune, ma non oltre quattro anni dopo l’avvio della procedura di scioglimento di cui all’ del presente regolamento, la Commissione conduce una valutazione finale di tale impresa comune in linea con la valutazione finale di Orizzonte Europa. 9.   La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’ del regolamento Orizzonte Europa.
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