Art. 163 · Contributi di membri diversi dall’Unione

Art. 163

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   I membri dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 900 000 000 EUR nel corso del periodo di cui all’. 2.   I membri dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo finanziario annuo ai costi amministrativi di tale impresa comune pari ad almeno il 20 % dei costi amministrativi totali. Essi si adoperano per aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» nel corso della sua durata, tenendo debitamente conto delle entità costitutive e affiliate che sono PMI.
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