Art. 15
Composizione del consiglio di direzione
In vigore dal 19 nov 2021
Composizione del consiglio di direzione
1. Il consiglio di direzione è composto da almeno due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione e dal numero di rappresentanti di ciascuno dei membri dell’impresa comune diversi dall’Unione stabilito nella parte seconda in relazione a ciascuna impresa comune.
2. Qualora, conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), tra i membri dell’impresa comune figurino Stati partecipanti, un rappresentante di ciascuno Stato partecipante è nominato a far parte del consiglio di direzione.
Storico versioni
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