Art. 130 · Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

Art. 130

Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

In vigore dal 19 nov 2021
Ambito di applicazione delle attività aggiuntive 1.   Il consiglio di direzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» può approvare, se necessario, il piano delle attività aggiuntive di cui all’, paragrafo 1, lettera b), su proposta del comitato dei membri privati, tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare: a) investimenti destinati a industrializzare i risultati dei progetti delle imprese comuni «Tecnologie digitali fondamentali», «ECSEL», «ARTEMIS» ed «ENIAC»; b) progetti pilota, dimostratori, applicazioni, diffusioni, industrializzazione, comprese le pertinenti spese in conto capitale, compresi progetti nel quadro degli IPCEI nel settore della microelettronica; c) attività di ricerca e sviluppo correlate che non sono finanziate con fondi pubblici; d) attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell’Unione; e) attività destinate a sviluppare l’ecosistema sostenendo la cooperazione di utenti e fornitori di tecnologia.
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