Art. 13 · Sinergie ed efficienze nel sistema di back office

Art. 13

Sinergie ed efficienze nel sistema di back office

In vigore dal 19 nov 2021
Sinergie ed efficienze nel sistema di back office 1.   Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese comuni rendono operativo il sistema di back office concludendo accordi sul livello dei servizi, salvo diversa indicazione nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell’Unione all’atto dell’assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tale sistema copre almeno i seguenti settori, previa conferma della fattibilità e previo successivo vaglio delle risorse: a) sostegno in termini di risorse umane; b) assistenza legale; c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione; d) contabilità (esclusa tesoreria); e) comunicazione; f) gestione logistica, eventi e sale riunioni; g) sostegno all’audit e alla strategia antifrode. 2.   Il sistema di back office di cui al paragrafo 1 è fornito da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all’interno della stessa impresa comune nella misura necessaria per un’esecuzione efficiente ed efficace dei compiti in questione, al fine di garantire una struttura organizzativa coerente. 3.   Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 1 consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi per la fornitura di servizi comuni tra le imprese comuni. 4.   Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all’interno dell’impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni trasferite ai fini del sistema di back office, ospitato da un’altra impresa comune, può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall’impresa comune alle condizioni di cui all’ del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (30). 5.   Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all’impresa comune che ospita il sistema di back office, conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune.
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