Art. 125 · Condizioni applicabili alle azioni indirette

Art. 125

Condizioni applicabili alle azioni indirette

In vigore dal 19 nov 2021
Condizioni applicabili alle azioni indirette 1.   Ai fini del presente regolamento, un’esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un’esigenza attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata condizione di salute o se l’accesso da parte delle persone all’assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all’assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie. 2.   Le azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l’uso previsto rappresenti un’esigenza di sanità pubblica non soddisfatta che incide o minaccia di incidere significativamente sulla popolazione dell’Unione. 3.   I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» devono garantire che i prodotti e i servizi che sviluppano, basati in toto o in parte sui risultati degli studi clinici intrapresi nel quadro di un’azione indiretta, siano disponibili e accessibili al pubblico, anche dal punto di vista economico, a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche. 4.   Laddove previsto dal programma di lavoro e in aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 2, lettera a), i soggetti giuridici individuati dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono essere tenuti a partecipare ad azioni indirette specifiche. Tali soggetti non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute». 5.   Eventuali soggetti giuridici che partecipano ad azioni indirette specifiche con i soggetti giuridici individuati di cui al paragrafo 4 non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti laddove: a) siano soggetti giuridici a scopo di lucro con un fatturato annuo di 500 milioni di EUR o superiore; b) siano soggetti al controllo diretto o indiretto di un soggetto giuridico di cui al punto a) oppure siano soggetti allo stesso controllo diretto o indiretto in qualità di soggetto giuridico di cui al punto a); c) controllino direttamente o indirettamente un soggetto giuridico di cui al punto a).
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