Art. 110 · Ammissibilità ai finanziamenti

Art. 110

Ammissibilità ai finanziamenti

In vigore dal 19 nov 2021
Ammissibilità ai finanziamenti 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i finanziamenti erogati dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono limitati ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati o negli Stati costituenti dell’Associazione EDCTP. In via eccezionale e ove previsto nel programma di lavoro, i soggetti stabiliti in altri Stati possono essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» in relazione ad inviti su temi specifici o in caso di inviti destinati ad affrontare un’emergenza di sanità pubblica. 2.   L’Unione si adopera per concludere accordi con paesi terzi che consentano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Prima della conclusione di tali accordi e al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nei casi in cui soggetti stabiliti in un paese terzo che non dispone di tale accordo partecipano ai finanziamenti in un’azione indiretta, il coordinatore finanziario dell’azione indiretta è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, l’ammontare del prefinanziamento è adeguatamente adattato e le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione tengono in debito conto i rischi finanziari.
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