Art. 11
Contributi di membri diversi dall’Unione e di partner contributori
In vigore dal 19 nov 2021
Contributi di membri diversi dall’Unione e di partner contributori
1. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i contributi di membri privati sono costituiti da contributi finanziari e da almeno uno dei seguenti elementi:
a)
contributi in natura alle attività operative;
b)
contributi in natura ad attività aggiuntive, approvati dal consiglio di direzione in conformità dell’, paragrafo 2, lettera n).
2. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), apportati in ciascuno degli esercizi precedenti. Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l’entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un organismo di audit indipendente, nominato dall’entità interessata, e non sono sottoposti ad audit da parte dell’impresa comune in questione o di un organismo dell’Unione. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione di tali contributi.
3. I contributi degli Stati partecipanti consistono in contributi finanziari. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati partecipanti riferiscono al consiglio di direzione in merito ai contributi finanziari versati nel corso dell’esercizio precedente.
4. Le organizzazioni internazionali apportano contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative, salvo diversa indicazione nella parte seconda.
5. I contributi dei partner contributori corrispondono agli importi che hanno impegnato nella lettera di approvazione quando sono diventati partner contributori e sono costituiti da contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.
6. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione a un’impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all’ in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a)
se l’impresa comune interessata non soddisfa le condizioni per l’affidamento del contributo dell’Unione;
b)
se i membri diversi dall’Unione o le loro entità costitutive o affiliate non contribuiscono, contribuiscono soltanto parzialmente o non rispettano i termini di cui al paragrafo 2 per quanto concerne il contributo di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo;
c)
a seguito delle valutazioni di cui all’, paragrafo 2.
7. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri diversi dall’Unione prima della notifica della decisione all’impresa comune.
8. A seguito della procedura di cui all’, paragrafo 6, qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione che non adempia i propri impegni relativi ai contributi di cui al presente regolamento è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione fino a quando non soddisfa i propri obblighi. Qualora uno qualsiasi di tali membri non adempia i propri obblighi entro lo scadere di un ulteriore termine di sei mesi, la sua adesione viene revocata, fatto salvo il caso in cui il consiglio di direzione decida diversamente in casi debitamente giustificati. L’entità interessata non partecipa al voto del consiglio di direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-11