Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 nov 2021
1.   Le imprese applicano la modifica di cui all’ al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente. 2.   In deroga al paragrafo 1, le imprese possono scegliere di non applicare l’obbligo di cui al paragrafo 22 dell’allegato del presente regolamento a: a) gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell’appendice A dell’allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti o ne sono influenzati di cui all’appendice B, paragrafi B67 e B68, di tale allegato; b) gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’applicazione dell’aggiustamento di congruità. Se le imprese non applicano l’obbligo di cui al punto 22 dell’allegato del presente regolamento conformemente al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 2, lettera b), esse lo indicano, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l’esenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2036:oj#art-2